Decreto legge 25.06.2008, n. 112
Titolo II - Sviluppo economico, semplificazione e competitività
Capo IX - Giustizia
1. All'art. 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole «dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».
2. La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all' articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione. 102
3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, secondo comma, le parole: «: le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali» sono sostituite dalle parole: «con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'art. 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
b) all'articolo 1, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonché la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'art. 5, primo comma.»;
[c) all'articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio» sino
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