Nota MIUR 18.06.2008, n. 10327
Contratti per supplenze di personale scolastico - Proroghe.
1) L'art.1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA prevede che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
Considerata, in particolare, la problematica derivante dalle nuove e complesse attività di recupero debiti nelle scuole secondarie di 2° grado e le connesse necessità di organizzazione della vita scolastica che possono coinvolgere, più intensamente che nei decorsi anni scolastici, i mesi di luglio e agosto, si richiama l'attenzione di codesti Uffici, al fine di informare con urgenza le predette istituzioni, così come le altre di ogni ordine e grado per problematiche di natura diversa, quali ad esempio, gli imminenti adempimenti relativi alla compilazione delle graduatorie di istituto del personale ATA, che, ove intendano - previa valutazione preliminare delle concrete necessità delle varie sedi scolastiche e dei turni di presenza del personale a tempo indeterminato e supplente annuale nei mesi di luglio e agosto - giovarsi della citata disposizione regolamentare, le conseguenti richieste dei periodi e nominativi del personale ATA con contratto fino al termine delle attività didattiche per cui viene richiesta la proroga del servizio, devono essere inoltrate al competente Ufficio scolastico provinciale che disporrà per la successiva comunicazione al competente Ufficio provinciale del Tesoro per la relativa presa in carico degli ulteriori oneri retributivi.
Si segnala, altresì, che analoga possibilità di proroga contrattuale è prevista, con le modalità ivi indicate, dall'art.6, comma 4, del predetto Regolam
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