D.M. Giustizia 09.07.2008, n. 139
1. La ripartizione della somma di cui all'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è approvata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 individuato, in base al predetto articolo 92 tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, è data dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:
1) 1,00% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda Euro 150.000,00;
2) 0,95% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra Euro 150.000,00 e Euro 750.000,00;
3) 0,90% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra Euro 750.000,00 e Euro 5.000.000,00;
4) 0,85% per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra Euro 5.000.000,00 e Euro 25.000.000,00;
5) 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara supera Euro 25.000.000,00;
b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:
1) 1,00% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
2) 0,90% per progetti di manutenzione straordinaria;
3) 0,75% per progetti di manutenzione ordinaria.
4. Allorquando il progetto e costituito da più sotto-
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