D.M. Giustizia 09.07.2008, n. 139
1. La somma, determinata con i criteri di cui al precedente articolo 1, è ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'articolo 1, in base a quanto segue:
a) responsabile del procedimento: 12%;
b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 49%;
c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 4%;
d) direttore dei lavori e suoi tecnici collaboratori: 20%;
e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10%;
f) altri componenti dell'ufficio che hanno prestato attività di supporto al responsabile unico del procedimento nelle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro o dell'opera: 5%.
2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richiede l'apporto di una pluralità di competenze tecniche specialistiche, può nominare un coordinatore della progettazione. Al coordinatore della progettazione e ai suoi tecnici collaboratori spetta il 10% della somma di cui al precedente punto b).
3. L'aliquota di cui al punto e) del comma 1 comprende ogni ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate.
4. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, viene riconosciuta un'aliquota della somma di cui al punto e), comma 1, determinata come di seguito:
Pcs=(Is/It)*Cs
dove PCS = aliquota spettante al collaudatore statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo,
IS = importo delle strutture;
IT = importo totale delle opere;
CS = 0,5 per collaudo effettuato in commissione;
CS = 1 nel caso
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