D.M. Giustizia 09.07.2008, n. 139
1. Qualora i dipendenti dell'Amministrazione abbiano redatto solo alcune fasi della progettazione, ferme restando le ripartizioni di cui agli articoli precedenti, l'aliquota di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), viene calcolata come di seguito:
I) redazione del progetto preliminare: 15%;
II) redazione del progetto definitivo: 70%;
III) redazione del progetto esecutivo: 15%.
Le somme corrispondenti a fasi della progettazione che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie.
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