D.M. Giustizia 09.07.2008, n. 139
1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo 2, comma 1, punti b), c), d) ed e), e comma 2 sono ripartiti tra gli stessi secondo la seguente formula:
Q i = (S/S n i=l (C i *D i ))*(C i *D i )
ove:
«Q i » indica la quota parte spettante a ogni singola unità;
«S» indica la somma da 1 a n del prodotto dei compensi professionali e di progettazione;
«n» indica il numero degli aventi diritto al compenso;
«S» indica il compenso per ciascun progetto o fasi di esso da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d) ed e);
«N» il numero di tali tecnici;
«i» un generico tecnico;
«C i » e ««D i »» rispettivamente il coefficiente di compenso professionale di cui al successivo comma 2 ed il coefficiente di prestazione di cui al successivo comma 3.
2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto è così fissato:
a) progettista, direttore lavori, collaudatore e coordinatore della progettazione: 0,60;
b) collaboratore: 0,40.
3. Il coefficiente di prestazione è pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) non è totale, è fissato dal responsabile del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto rispetto a quello assegnato, e, comunque, con valore inferiore all'unità.
4. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto f) è ripartita in parti uguali tra i nominativi asseriti
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