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D.M. MIUR 28.07.2008.

Art. 2 - Accreditamento dei soggetti esterni all'Amministrazione scolastica interessati a concorrere alla individuazione delle eccellenze

1. I soggetti esterni all'Amministrazione scolastica interessati a concorrere alla individuazione delle eccellenze riguardanti gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie, mediante la realizzazione di gare e di competizioni in ambito culturale, devono presentare domanda di accreditamento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica - Ufficio VII - Viale Trastevere 76/A - 00153 Roma - nei termini indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. L'accreditamento ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza dei soggetti interessati.

3. Ai fini dell'accreditamento, i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, dichiarati e documentati:

• esperienze già realizzate concernenti iniziative di valorizzazione delle eccellenze per gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie, con particolare riferimento all'ambito nazionale e internazionale;

• capillarità di presenza sul territorio;

• capacità operativa e prestigio scientifico e culturale;

• disponibilità di risorse professionali nell'ambito della realizzazione delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze per gli studenti ed idonea struttura organizzativa.

4. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la Commissione tecnica di cui al successivo articolo 5 esprime il parere di ammissibilità (o meno) del soggetto in base alla ver

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