Legge Provincia Bolzano 16.07.2008, n. 5
Capo II - Scuola dell'infanzia
1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il mese di febbraio dell'anno scolastico di riferimento.
2. La Giunta provinciale stabilisce i requisiti per l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il mese di aprile dell'anno scolastico di riferimento.
3. Avuto riguardo a standards pedagogici di qualità, la Giunta provinciale promuove l'istituzione di sezioni-ponte di scuole dell'infanzia riservate alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
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