Legge Provincia Bolzano 16.07.2008, n. 5
Capo II - Scuola dell'infanzia
1. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale, definisce le indicazioni provinciali per l'attività educativa della scuola dell'infanzia, con particolare riferimento agli obiettivi generali del processo educativo e formativo, nonché per la documentazione dei processi di apprendimento.
2. Ogni circolo di scuola dell'infanzia predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il proprio progetto educativo-formativo. Il progetto educativo-formativo è coerente con le indicazioni definite dalla Giunta provinciale e riflette le esigenze del contesto del territorio.
3. Ogni singola scuola dell'infanzia elabora, sulla base delle indicazioni provinciali e del progetto educativo e formativo del circolo, una propria programmazione delle attività educative e la illustra alle famiglie.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.