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Legge Provincia Bolzano 16.07.2008, n. 5

Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BOLZANO (Prov.)) N. 31 del 29 luglio 2008.

Capo II - Scuola dell'infanzia

Art. 3 - Programmazione dell'attività educativa

1. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale, definisce le indicazioni provinciali per l'attività educativa della scuola dell'infanzia, con particolare riferimento agli obiettivi generali del processo educativo e formativo, nonché per la documentazione dei processi di apprendimento.

2. Ogni circolo di scuola dell'infanzia predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il proprio progetto educativo-formativo. Il progetto educativo-formativo è coerente con le indicazioni definite dalla Giunta provinciale e riflette le esigenze del contesto del territorio.

3. Ogni singola scuola dell'infanzia elabora, sulla base delle indicazioni provinciali e del progetto educativo e formativo del circolo, una propria programmazione delle attività educative e la illustra alle famiglie.

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