Legge Provincia Bolzano 16.07.2008, n. 5
Capo II - Scuola dell'infanzia
1. Ai circoli di scuola dell'infanzia è riconosciuta personalità giuridica ed autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sperimentazione, finanziaria e amministrativa. I principi dell'Autonomia di cui alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, trovano applicazione anche per i circoli di scuola dell'infanzia, nel rispetto delle seguenti disposizioni. Le modalità e le altre regole dettagliate dell'autonomia dei circoli di scuola dell'infanzia sono determinate con regolamento di esecuzione.
2. Al circolo di scuola dell'infanzia è preposta una direttrice o preposto un direttore, cui sono attribuite le competenze di cui all'articolo 13 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.
3. Le direttrici e i direttori dei circoli di scuola dell'infanzia in possesso del diploma di laurea magistrale o equivalente e dell'attestato di conoscenza delle lingue tedesca e italiana, ovvero tedesca, italiana e ladina riferito al diploma di laurea, hanno titolo ad essere preposti a dirigere istituti scolastici comprensivi. Le dirigenti e i dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione hanno titolo ad essere preposti ai circoli di scuola dell'infanzia.
4. Su proposta dell'Intendente scolastica o dell'Intendente scolastico competente la Giunta provinciale nomina le ispettrici e gli ispettori per le scuole dell'infanzia dei tre gruppi linguistici. Le ispettrici e gli ispettori supportano l'autonomia dei circoli di scuola dell'infanzia secondo le disposizioni provinciali e le previsioni contrattuali in materia e promuovono lo scambio e la collaborazione fra i circoli di scuola dell'infanzia e gli istituti
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