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Legge Provincia Bolzano 16.07.2008, n. 5

Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BOLZANO (Prov.)) N. 31 del 29 luglio 2008.

Capo II - Scuola dell'infanzia

Art. 5 - Piano di distribuzione territoriale dei circoli di scuola dell'infanzia ed istituzione delle scuole dell'infanzia

1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali dei circoli di scuola dell'infanzia ha la finalità di garantire ai circoli stessi l'efficace esercizio dell'autonomia e l'adempimento del loro compito formativo. Nel quadro di una programmazione volta ad agevolare il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia attraverso una distribuzione efficace dell'offerta formativa sul territorio, il dimensionamento dei circoli di scuola dell'infanzia è finalizzato a dare ad essi stabilità nel tempo e ad assicurare la necessaria capacità di confronto e interazione con la comunità locale.

2. Sulla base di una programmazione pluriennale la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, definisce i criteri per le dimensioni dei circoli di scuola dell'infanzia ed approva il relativo piano di distribuzione su basi territoriali omogenee, tenuto conto della consistenza demografica di ciascun gruppo linguistico con le sue peculiari caratteristiche ed esigenze socio-culturali.

3. Ai fini dell'elaborazione del piano di distribuzione territoriale dei circoli di scuola dell'infanzia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

4. La Giunta provinciale provvede all'istituzione delle scuole dell'infanzia e ne dispone, con il piano di distribuzione territoriale, l'assegnazione al circolo di scuola dell'infanzia competente per territorio ovvero ad un istituto scolastico comprensivo.

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