Legge Provincia Bolzano 16.07.2008, n. 5
Capo II - Scuola dell'infanzia
1. La singola scuola dell'infanzia è costituita, di norma, da non più di quattro sezioni, formate da un numero di bambini e bambine compreso tra 14 e 25. A detti parametri è possibile derogare in presenza di bambini e bambine in situazione di handicap o bisognosi di specifiche azioni didattiche ed educative, e tenuto conto delle esigenze territoriali come pure di quelle culturali di ciascun gruppo linguistico.
2. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, stabilisce sulla base di criteri predeterminati la dotazione organica complessiva del personale delle scuole dell'infanzia, compresa quella per le sezioni con orario prolungato e per le scuole dell'infanzia a tempo pieno.
3. Ogni circolo di scuola dell'infanzia è diretto da una direttrice o un direttore.
4. Sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, ad ogni scuola dell'infanzia ovvero rete di scuole dell'infanzia è preposta un'insegnante coordinatrice ovvero un insegnante coordinatore. Questi sono esonerati dalla gestione di una sezione di scuola dell'infanzia.
5. Per ogni sezione di scuola dell'infanzia sono assegnate ed assegnati un'insegnante o un insegnante ed una collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico.
6. Per ciascuna sezione integrata, composta di norma da 15 bambine e bambini e frequentata da almeno due bambine o bambini in situazione di handicap, sono assegnati due insegnanti, di cui una o uno in possesso del relativo titolo di specializzazione, ed una collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico.
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