Legge Provincia Bolzano 16.07.2008, n. 5
Capo II - Scuola dell'infanzia
1. I circoli di scuola dell'infanzia hanno i seguenti organi, che concorrono alla gestione dell'offerta formativa:
a) la direttrice o il direttore del circolo di scuola dell'infanzia;
b) il consiglio di circolo;
c) il collegio del personale insegnante nonché delle collaboratrici pedagogiche e dei collaboratori pedagogici;
d) il comitato dei genitori;
e) il comitato della singola scuola dell'infanzia;
f) il comitato di valutazione.
2. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti la composizione, le attribuzioni, il funzionamento e le elezioni degli organi dei circoli di scuola dell'infanzia.
3. Per gli istituti scolastici comprensivi che comprendono anche la scuola dell'infanzia il regolamento di esecuzione di cui al comma 2 determina altresì le modalità di integrazione degli organi collegiali dell'istituzione scolastica con le rappresentanti e i rappresentanti del personale e dei genitori della scuola dell'infanzia.
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