Legge Provincia Bolzano 16.07.2008, n. 5
Capo II - Scuola dell'infanzia
1. Le spese di gestione delle scuole dell'infanzia sono di competenza comunale, ai sensi della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche. Gli oneri a carico dell'ente gestore, quelli a carico della Provincia e le relative assegnazioni provinciali ai comuni sono regolati con appositi accordi, ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la finanza locale. Gli accordi predetti comprendono anche i criteri per le assegnazioni ai circoli di scuola dell'infanzia, volte a garantire il funzionamento didattico-amministrativo.
2. L'ente gestore della scuola dell'infanzia chiede ai genitori o a coloro che ne fanno le veci una retta per concorrere alle spese di gestione; la quota massima della retta viene fissata dalla Giunta provinciale sulla base degli accordi di cui al comma 1.
3. Durante i periodi di interruzione dell'attività di insegnamento, nelle scuole dell'infanzia la Giunta provinciale può promuovere e finanziare offerte formative aggiuntive.
4. Alle scuole dell'infanzia paritarie possono essere concessi contributi per le spese di personale, di gestione e di funzionamento.
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