Legge Provincia Bolzano 16.07.2008, n. 5
Capo III - Primo ciclo di istruzione
1. Il primo ciclo di istruzione prosegue il percorso educativo iniziato dalla famiglia e dalla scuola dell'infanzia, promuove lo sviluppo della personalità delle alunne e degli alunni e crea le condizioni per un apprendimento globale, interdisciplinare e dialogico. Esso accoglie e valorizza le potenzialità e le differenze individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, e considera un valore la pluralità. Esso ha il fine di sviluppare la costruzione del sé e le capacità relazionali e crea i presupposti per un apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Il primo ciclo di istruzione promuove attivamente il dialogo con le famiglie attraverso regolari incontri di scambio e collaborazione. Nell'ambito della propria autonomia persegue le proprie finalità educative, attua gli obiettivi previsti dalle indicazioni provinciali e realizza la continuità educativa con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo di istruzione.
2. La scuola primaria promuove, attraverso un approccio globale, l'apprendimento delle diverse forme espressive ed introduce alle tecniche culturali. Essa crea i presupposti per un confronto con i diversi ambiti di apprendimento, per sviluppare le competenze di base e la comprensione del mondo. Inoltre favorisce esperienze sociali per rafforzare le competenze della convivenza civile.
3. Fermi restando i principi di cui al comma 2, nelle scuole delle località ladine l'insegnamento viene impartito nel quadro dell'ordinamento previsto dall'articolo 19, comma 2, dello Statuto di autonomia e dalle norme collegate.
4. La scuola secondaria di primo grado promuove, attraverso le discipline di studio
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