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Legge Provincia Bolzano 16.07.2008, n. 5

Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BOLZANO (Prov.)) N. 31 del 29 luglio 2008.

Capo III - Primo ciclo di istruzione

Art. 15 - Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento, dell'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e delle identità culturali delle scuole dei tre gruppi linguistici, la Giunta provinciale - sentito il Consiglio scolastico provinciale - approva distintamente per le scuole dei tre gruppi linguistici le indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli relativi alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Tali indicazioni provinciali definiscono:

a) l'articolazione del primo ciclo di istruzione in periodi annuali, biennali o triennali;

b) gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento, relativi alle competenze delle alunne e degli alunni;

c) l'orario delle lezioni nelle scuole dei tre gruppi linguistici, compreso il monte ore annuale delle singole discipline ed attività per la quota obbligatoria di base e il monte ore annuale minimo per la quota riservata all'istituzione scolastica;

d) i criteri generali qualitativi per offrire possibilità di scelta alle alunne e agli alunni;

e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni fra le discipline ed attività nell'orario di insegnamento obbligatorio, nonché per l'adozione di percorsi didattici innovativi nell'insegnamento delle lingue.

2. Le deliberazioni della Giunta provinciale di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.

3. Il piano dell'offerta formati

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