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Legge Provincia Bolzano 16.07.2008, n. 5

Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BOLZANO (Prov.)) N. 31 del 29 luglio 2008.

Capo III - Primo ciclo di istruzione

Art. 19 - Valutazione nella scuola primaria

1. La valutazione di tutti gli apprendimenti e del comportamento delle alunne e degli alunni nonché la certificazione delle competenze acquisite sono affidate collegialmente al consiglio di classe, nel rispetto dei criteri generali definiti dalla Giunta provinciale. Il personale docente della quota riservata all'istituzione scolastica e della eventuale quota facoltativa opzionale partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

2. Le decisioni relative all'ammissione alla classe successiva o al periodo didattico successivo tengono conto delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri determinati dalla Giunta provinciale.

3. Le alunne e gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per le candidate ed i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive, che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

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