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Legge Provincia Bolzano 16.07.2008, n. 5

Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BOLZANO (Prov.)) N. 31 del 29 luglio 2008.

Capo III - Primo ciclo di istruzione

Art. 20 - Valutazione nella scuola secondaria di primo grado, scrutini ed esami

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli alunni e delle alunne è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, che comprende le attività e gli insegnamenti dell'orario di insegnamento obbligatorio e della quota facoltativa opzionale. In casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

2. La valutazione degli apprendimenti e del comportamento delle alunne e degli alunni e la certificazione delle competenze acquisite sono affidate collegialmente al consiglio di classe, nel rispetto dei criteri generali definiti dalla Giunta provinciale. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. Il personale docente della quota riservata all'istituzione scolastica e dell'eventuale quota facoltativa opzionale partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

3. Le decisioni relative all'ammissione alla classe successiva o al periodo didattico successivo nonché all'esame di Stato tengono conto dei principi delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri determinati dalla Giunta provinciale.

4. Sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del primo ciclo di istruzione e in relazione alle discipline di insegnamento della terza classe della scuola secondaria di primo grado, le

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