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Legge Provincia Bolzano 16.07.2008, n. 5

Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BOLZANO (Prov.)) N. 31 del 29 luglio 2008.

Capo IV - Norme finali e transitorie

Art. 22 - Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante "Autonomia delle scuole"

1. La parte introduttiva del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituita:

"1. La Provincia definisce, sentito il Consiglio scolastico provinciale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, per i diversi tipi e indirizzi di studio:".

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:

"2. Ogni comitato è formato da esperti qualificati ed esperte qualificate nel campo della formazione e della valutazione, di cui almeno un terzo è scelto al di fuori del settore scolastico, degli istituti pedagogici provinciali e dell'amministrazione provinciale. Il numero dei componenti non può essere superiore a dieci."

3. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:

"2. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale, individua i requisiti dimensionali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche nonché le deroghe dimensionali necessarie per garantire anche agli alunni e alle alunne in situazioni territoriali con particolari difficoltà geografiche o con particolari peculiarità linguistiche la fruizione del diritto allo studio. La Giunta provinciale determina anche le dimensioni minime dei plessi scolastici e delle sezioni staccate delle scuole di ogni grado."

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