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Legge Provincia Bolzano 16.07.2008, n. 5

Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BOLZANO (Prov.)) N. 31 del 29 luglio 2008.

Capo IV - Norme finali e transitorie

Art. 23 - Modifica della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, recante "Organi collegiali delle istituzioni scolastiche"

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, è così sostituito:

"3. Il Consiglio di istituto determina i contributi a carico delle alunne e degli alunni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale per le relative tipologie e per il relativo ammontare massimo."

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