IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge Provincia Bolzano 16.07.2008, n. 5

Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BOLZANO (Prov.)) N. 31 del 29 luglio 2008.

Capo IV - Norme finali e transitorie

Art. 25 - Applicazione della legge

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni dei capi II e III relativi alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010.

3. Fino all'approvazione delle indicazioni provinciali di cui all'articolo 15 le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado sperimentano le disposizioni della presente legge nell'anno scolastico 2008/2009, sulla base delle deliberazioni della Giunta provinciale vigenti per l'anno scolastico 2007/2008 sulla riforma scolastica.

4. La disciplina dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18, relativa alle scuole di musica provinciali, è applicata in via transitoria anche ai corsi del conservatorio istituiti secondo l'ordinamento precedente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.