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Legge Provincia Bolzano 16.07.2008, n. 5

Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BOLZANO (Prov.)) N. 31 del 29 luglio 2008.

Capo IV - Norme finali e transitorie

Art. 26 - Abrogazione di disposizioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione concernenti la scuola dell'infanzia, previsti dalla presente legge, sono abrogati gli articoli da 1 a 17, da 19 a 24, 64, 65, 85, 90, 91, 94, 95 e 96 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 9 e 12 della legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2;

b) la legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, e successive modifiche;

c) la legge provinciale 30 dicembre 1988, n. 64, e successive modifiche;

d) la legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25, e successive modifiche;

e) la legge provinciale 19 luglio 1994, n. 2, e successive modifiche;

f) il comma 4 dell'articolo 3 e l'articolo 22 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.

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