Nota Economia e Finanze 15.07.2008, prot. n. 0080572
Contrattazione integrativa d'Istituto - Personale ATA.
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Teramo ha chiesto il parere dello scrivente in merito ad una clausola inserita in un contratto integrativo sul quale un rappresentante sindacale ha sollevato problemi di legittimità, evidenziati in una nota indirizzata alla predetta Ragioneria Territoriale e che ad ogni buon fine si allega in copia unitamente al contratto integrativo di cui trattasi.
L'art. 15 del predetto contratto integrativo ha previsto nell'ambito dell' organizzazione del personale A T A, che "in caso di assenza per malattia di un collega, la sostituzione verrà fatta da altro personale in servizio, previo riconoscimento di n. 1 ora di recupero" .
Al riguardo, il citato rappresentante sindacale ha osservato, in sostanza, che la formulazione della norma contrattuale può generare l'equivoco che le due modalità di prestazioni aggiuntive (prestazioni oltre l'orario d'obbligo ed intensificazione delle prestazioni lavorative in orario ordinario di lavoro) possano determinare i medesimi effetti ai fini della concessione di recuperi orari o riposi compensativi.
In proposito occorre preliminarmente osservare che il CCNL del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, all'art. 88, comma 2, lett. e), ha confermato che le prestazioni aggiuntive del personale ATA, consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative. Per tali attività spetta un compenso (a carico del fondo d'istituto) nelle misure stabilite dalla tabella 6 allegata al CCNL medesimo.
Ciò premesso, si condivide l'osservazione formulata dal citato rappresentante sindacale sull'articolo del contratto integrativo, in quanto la eventuale fruizione di riposi compensativi o di ore di recupero, in alternativa alla retribuzione, può essere concessa al dipendente soltanto a fronte di prestazioni rese oltre l'orario d'obbligo.
L'intensificazione dell'attività lavorativa svolta durante l'orario d'obbligo co
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