Nota MIUR 21.07.2008, prot. n. 22658
Informativa agli Uffici circa i trattenimenti in servizio, come disciplinati dal D.L. n. 112/2008.
Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato sul S.O. n. 152 alla Gazzetta Ufficiale - S.G. n. 147 del 25.6.2008, innova, all'art. 72, sulla materia del collocamento a riposo del personale, sia dirigente che non dirigente. Sono da considerare in particolare due punti:
1. Trattenimenti in servizio per un biennio oltre il limite di età
Viene modificato l'art. 16 del D.L. n. 503/92, per cui l'Amministrazione ha facoltà di accogliere la domanda di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, mentre in precedenza ne aveva l'obbligo.
Contestualmente si stabilisce che la domanda di trattenimento in servizio va presentata dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età (65 anni) per il collocamento a riposo.
Per i trattenimenti in servizio gia disposti si osservano le seguenti regole:
• sono fatti salvi
- i trattenimenti in servizio già in essere (ad esempio: chi e nato fino al 31/05/1943 avrebbe dovuto essere collocato a riposo entro il 01/06/2008. Qualora abbia fatto istanza, che e stata accolta - si ricorda che fino ad oggi era obbligatorio accoglierla - ha iniziato il trattenimento in servizio entro il 01/06/2008, prima dell'entrata in vigore del D.L. 112/08, quindi il suo trattenimento è già in essere ed è fatto salvo);
- e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31.12.2008 (ad esempio: chi è nato nel periodo dal 01/06/1943 fino al 30/11/1943 e avrebbe dovuto essere collocato a riposo entro il 1° dicembre 2008, qualora abbia fatto istanza, che è stata accolta - si ricorda che fino ad oggi era obbligatorio accoglierla - inizierà il trattenimento in servizio dal 01/07/2008 al 1° dicembre 2008, quindi prima del 31.12.2008 e il suo trattenimento e fatto salvo).
Si ricorda che il collocamento a riposo per limiti di età ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compiono i 65 anni;
• i provvedimenti di trattenimento in servizio già ad
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