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Nota MIUR 23.07.2008, prot. n. 12482

CCNI del 25 giugno 2008 concernente i criteri di utilizzazione del personale docente, educativo ed ATA dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute - art. 4, comma 2, e art. 17, comma 5, del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007.

Si fa seguito alla nota del 1° luglio 2008, prot. n. 11010, con cui si è proceduto alla trasmissione del CCNI indicato in oggetto, e si invitano le SS.LL. a procedere alla conferma delle utilizzazioni del personale già dichiarato inidoneo alle proprie funzioni e disporre inoltre le utilizzazioni relative alle nuove inidoneità determinatesi, e tanto in conformità anche a quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Mobilità - con nota DFP - 0034258- 17/07/2008- 1.2.3.2, che integralmente si trascrive:

"Con lettera n. AOODGPER.9589 del 9 giugno u.s. è stata rinnovata la richiesta di confermare gli indirizzi interpretativi suggeriti in merito al superamento, ad opera della legge finanziaria 2008, della pregressa normativa applicabile al personale docente inidoneo all'insegnamento e, in particolare, al superamento della previsione di un termine finale - al 31 dicembre 2008 - di risoluzione del rapporto di lavoro.

Come noto, le disposizioni recate dall'art. 1, comma 608, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), sul piano organico di mobilità dei docenti inidonei erano espressamente collegate all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) e hanno stabilito, per la realizzazione del piano di mobilità, la proroga di un anno - fino al 31 dicembre 2008 - del termine quinquennale originariamente previsto.

L'assenza dei presupposti necessari per la realizzazione del piano di mobilità, dovuta alla mancanza delle occorrenti vacanze in organico presso gli uffici dell'amministrazione scolastica (amministrazione prioritariamente individuata per l'assorbimento del personale de quo) ed alle problematiche in materia di equiparazione ed inquadramento del personale docente in profili professionali diversi, hanno condotto il Legislatore a discostarsi dal solco originario tracciato dalla legge fi

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