Parere ARAN 25.07.2008, n. 795-21C7
Quali sono le corrette modalità applicative della nuova disciplina in materia di trattamento economico delle assenze per malattia del personale contenute nell'art.71 del D.L. 25 giugno 2008 n.112. In particolare quali sono le voci retributive assoggettate a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni?.
Nel merito del quesito formulato, si deve necessariamente evidenziare che la particolare problematica esposta attiene, nei suoi aspetti generali, all'interpretazione di specifiche disposizioni di legge (le modalità applicative dell'art.71 del D.L. 25 giugno 2008, n.112) e che, conseguentemente, essa esula dall'attività di assistenza della scrivente Agenzia, limitata, ai sensi dell'art.46, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001, alla sola formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Pertanto, specifiche indicazioni in questa materia dovranno essere richieste direttamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, cui compete, istituzionalmente, la interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.
Per quanto di competenza dell'ARAN, si ritiene utile evidenziare quanto segue.
Attualmente, sulla base delle indicazioni dell'art.45 del D.Lgs.n.165/2001 e delle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, attuative delle stesse, il "trattamento economico fondamentale" del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali si articola nelle seguenti voci retributive:
a) lo stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale), differenziato in relazione alle singole categorie di inquadramento del sistema di classificazione professionale, destinato a remunerare in via ordinaria la prestazione del dipendente nell'ambito del rapporto sinallagmatico derivante dal contratto individuale di lavoro;
b) la tredicesima mensilità, pienamente assimilabile per natura e funzione allo stipendio tabellare;
c) la progressione economica orizzontale, che, rappresentando una forma di carriera esclusivamente retributiva del personale, si traduce in un incremento dello stipendio tabellare, attraverso il conseguimento da parte del dipendente, sulla base di criteri selettivi e meritocratici, di successive posizioni economiche stabilite all'int
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