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Deliberazione Commissione di vigilanza sui fondi pensione 29.05.2008

Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari. (G.U. 19.06.2008, n. 142)

Titolo II - Raccolta delle adesioni

Art. 10 - Adesioni che conseguano al conferimento tacito del TFR

1. Gli articoli 7, 8 e 9 non trovano applicazione alle adesioni che conseguano al conferimento tacito del TFR ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b), del decreto n. 252/2005.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunicano all'aderente l'avvenuta adesione e lo informano:

a) della possibilità di usufruire delle contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico;

b) della linea di investimento alla quale è stato automaticamente destinato il TFR e delle altre scelte di investimento disponibili, indicando l'esigenza di prendere visione della nota informativa e le relative modalità di acquisizione.

3. Unitamente a tale comunicazione deve essere trasmessa al lavoratore la modulistica necessaria per l'eventuale versamento di propri contributi e per l'eventuale modifica della linea di investimento.

4. Il fondo pensione fornisce, inoltre, all'aderente le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione dei documenti statutari o regolamentari e del progetto esemplificativo recante la stima della pensione complementare, nonché circa ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e i diritti e gli obblighi connessi all'adesione.

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