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Deliberazione Commissione di vigilanza sui fondi pensione 29.05.2008

Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari. (G.U. 19.06.2008, n. 142)

Titolo II - Raccolta delle adesioni

Art. 9 - Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP

1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e PIP può avvenire all'interno delle sedi legali o delle dipendenze delle società istitutrici da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza, nel rispetto delle regole di cui al successivo art. 11 e delle disposizioni previste per il collocamento di prodotti finanziari, nel caso di fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR e SIM, o assicurativi, nel caso di fondi pensione aperti e PIP istituiti da imprese di assicurazione.

2. Le adesioni ai fondi pensione aperti su base collettiva, poste in essere in virtù delle relative fonti istitutive di carattere collettivo, dei lavoratori dipendenti e dei relativi familiari a carico, possono essere raccolte, oltre che secondo le modalità di cui al comma 1, anche presso i luoghi indicati all'art. 8 comma 1, da parte dei soggetti ivi indicati o di incaricati delle società istitutrici ivi inclusi quelli appartenenti alle reti di distribuzione di cui le società si avvalgono.

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