Decreto legislativo 30.05.2008, n. 109
1. Le categorie di dati da conservare per le finalità di cui all'articolo 132 del Codice sono le seguenti:
a) i dati necessari per rintracciare e identificare la fonte di una comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile:
1.1 numero telefonico chiamante;
1.2 nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato;
2) per l'accesso internet:
2.1 nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato a cui al momento della comunicazione sono stati univocamente assegnati l'indirizzo di protocollo internet (IP), un identificativo di utente o un numero telefonico;
3) per la posta elettronica:
3.1 indirizzo IP utilizzato e indirizzo di posta elettronica ed eventuale ulteriore identificativo del mittente;
3.2 indirizzo IP e nome a dominio pienamente qualificato del mail exchanger host, nel caso della tecnologia SMTP ovvero di qualsiasi tipologia di host relativo ad una diversa tecnologia utilizzata per la trasmissione della comunicazione;
4) per la telefonia, invio di fax, sms e mms via internet:
4.1 indirizzo IP, numero telefonico ed eventuale altro identificativo dell'utente chiamante;
4.2 dati anagrafici dell'utente registrato che ha effettuato la comunicazione;
b) i dati necessari per rintracciare e identificare la destinazione di una comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia mobile:
1.1 numero composto, ovvero il numero o i numeri chiamati e, nei casi che comportano servizi supplementari come l'inoltro o il trasferimento di chiamata, il numero o i numeri a cui la chiamata è trasmessa;
1.2 nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato;
2) per la posta elettronica:
2.1 indirizzo di post
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