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Decreto Economia e delle Finanze 07.05.2008

Manuale dei principi e regole contabili del sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni. (G.U. 10.06.2008, n. 134 - S.O. n. 146)

Formula iniziale

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», che all'art. 17, lettera d), prevede che alla base del processo annuale di predisposizione delle risorse venga preposta, da parte di ciascuna amministrazione, l'attività di valutazione dei costi sostenuti, dei rendimenti conseguiti e dei risultati ottenuti;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, riguardante le «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio» che all'art. 5, comma 1, lettera h), ha previsto l'introduzione di una contabilità economica analitica per centri di costo nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, di attuazione della suddetta legge n. 94/1997, concernente «l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», che al Titolo III, articoli 10, 11 e 12, disciplina il sistema di contabilità economica analitica delle pubbliche amministrazioni, individuandone il Piano dei conti, nella Tabella B allegata allo stesso decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che all'art. 59, comma 1, che recita «le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi», ed il connesso art. 18 del predetto decreto che prevede che «i dirigenti preposti

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