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Nota Pubblica Istruzione 08.05.2008, prot. n. 18887

Detrazioni fiscali 2008.

La finanziaria 2008 ha stabilito che i lavoratori dipendenti per beneficiare delle detrazioni di imposta devono dichiarare annualmente di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale delle persone per cui si usufruisce delle detrazioni.

La novità di rilievo è costituita dal fatto che la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi di imposta successivi, ma deve essere presentata anno per anno ancorché non siano intervenute variazioni nei presupposti del diritto.

Restano comunque ferme le condizioni previste dalla legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, art. 12, comma C, per cui i familiari fiscalmente a carico:

1. non devono superare un reddito annuo lordo di euro 2.840,51.

2. la richiesta delle detrazioni per i figli a carico deve essere obbligatoriamente ripartita al 50% per entrambi i genitori non legalmente ed effettivamente separati, o in alternativa, previo accordo tra le parti, possono essere richieste al 100% dal genitore con il reddito più alto. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordi, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario, in caso di affidamento congiunto, non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limite di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Secondo i principi generali, la detrazione per ciascun figlio di età inferi

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