Nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 21.05.2008, prot. n. 0006587
Articolo 18, comma 1 lettera r, decreto legislativo 90 aprile 2008, n. 81 - obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro; prime indicazioni operative.
In relazione alla recente entrata in vigore del D. Lgs. di cui in oggetto, pubblicato in data 30 aprile 2008 nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 101, sono pervenute diverse sollecitazioni in ordine alla corretta interpretazione da fornire relativamente all'obbligo, posto a carico del datore di lavoro dall'art. 18, comma 1, lettera r, del citato provvedimento, di "comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni".
Al riguardo, va innanzitutto evidenziato come la disposizione in parola vada inquadrata avendo riguardo alla costituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (c.d. SINP) di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 81/2008, le cui regole di funzionamento verranno definite tramite un decreto interministeriale da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto legislativo nonché alle statuizioni dell'art. 53 del medesimo "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro che introducono il principio generale per cui "tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro può essere tenuta su un unico supporto cartaceo o informatico" (art. 53, comma 5, prima alinea, D. Lgs. n. 81/2008) e puntualizzano - nella prospettiva di una complessiva rivisitazione delle modalità di tenuta della medesima documentazione - che le "modalità per l'eventuale documentazione o per la tenuta semplificata della documentazione" in parola verranno individuate tramite "successivo decreto", da adottarsi nel termine di dodici mesi dalla entrata in vigore del C.d. "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro.
In tale contesto complessivo di riferimento, è ragionevole ritenere che la comunicazione delle informaz
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