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O.M. Pubblica Istruzione 10.03.2008, n. 30

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2007/2008.

Art. 21 - Pubblicazione dei risultati

1. L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione DIPLOMATO in caso di esito positivo e NON DIPLOMATO nel caso di esito negativo. Qualora venga attribuita la lode, deve esserne fatta menzione.

2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

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