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Decreto legge 29.11.2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (G.U. 29.11.2008, n. 280- S.O. n. 263)

Titolo V - Disposizioni finanziarie

Art. 32 - Riscossione

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:

a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario.»

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse »;

e) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000»;

e-bis) al comma 6, alinea, le parole: « Al concessionario » sono sostituite dalle seguenti: « All'agente della riscos

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