D.M. MIUR 21.11.2008
2.1. Le dotazioni regionali di cui all'art. 1 sono ripartite, a cura del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, secondo le esigenze degli ambiti provinciali di rispettiva competenza. Il rispetto del limite massimo del contingente assegnato con il presente provvedimento è assicurato anche mediante deroga, qualora necessario, alle modalità di determinazione di calcolo degli organici di istituto. I provvedimenti concernenti la ripartizione dei contingenti provinciali nonché i criteri per la deroga ai parametri di calcolo, costituiscono oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.
2.2. In applicazione di quanto prescritto all'art. 1, comma 2, l'organico provinciale dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico deve essere contenuto entro il limite massimo delle dotazioni regionali riportate nelle tabelle «B», «C» e «D», costituenti parti integranti del presente decreto, anche facendo ricorso all'eventuale deroga di cui al comma 1, previa puntuale verifica delle proposte di organico predisposte dai dirigenti scolastici.
2.3. Nell'ipotesi, residuale, di superamento dei limiti di cui alle tabelle indicate al comma 2, il rispetto del contingente complessivo a livello provinciale nonché quello a livello regionale di cui alla tabella «A» è assicurato mediante compensazione con le dotazioni degli altri profili professionali.
2.4. La riduzione dei posti indicata, per ciascuna regione, nella tabella «A» di cui all'art. 1.4, può essere realizzata anche in misura parziale all'atto della definizione dell'organico di diritto, a condizione che sia compiutamente conseguita nella fase di adeguamento dello stesso organico alle situazioni di fatto.
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