D.M. MIUR 21.11.2008
3.1. Qualora l'espletamento del servizio di pulizia dei locali delle istituzioni scolastiche ed educative sia attribuito a personale dipendente da enti e consorzi di imprese che abbiano stipulato specifici contratti per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 ovvero da personale comunque esterno all'Amministrazione a seguito di specifici contratti d'appalto che abbiano comunque stipulato contratti con l'Amministrazione scolastica, dalla dotazione organica della rispettiva istituzione scolastica, risultante dall'applicazione della tabella «1», deve essere accantonato il venticinque per cento dei posti del profilo professionale di collaboratore scolastico.
3.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001, n. 66 e 20 ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall'applicazione della tabella «1» del presente decreto, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.
3.3. Sulle ore residuali conseguenti all'accantonamento dei posti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposte, a cura del dirigente scolastico, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di durata fino al termine delle attività didattiche.
3.4. I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 pur concorrendo a costituire l'organico di istituto, non sono disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di
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