D.M. MIUR 21.11.2008
4.1. Nella tabella «E», costituente parte integrante del presente provvedimento, è indicato il numero di posti che nell'anno scolastico 2007/2008, è stato reso indisponibile per la compensazione dei costi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3. Per l'anno scolastico 2008/2009 ciascun Direttore regionale accantonerà, per il medesimo fine, un analogo contingente di posti.
4.2. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di assicurare l'ottimizzazione, nell'istituzione scolastica, tra il numero dei posti da rendere indisponibili e le risorse impegnate nei contratti di cui all'art. 3, possono modificare, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, la ripartizione tra le scuole interessate dei posti accantonati, operando le necessarie compensazioni.
4.3. Il minor accantonamento di posti, rispetto a quello indicato nella tabella «E», è espressamente motivato in apposito provvedimento del Direttore generale regionale.
4.4. La compensazione di cui al presente articolo può essere disposta anche in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto di cui all'art. 6 del presente provvedimento.
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