D.M. MIUR 21.11.2008
5.1. La dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico è determinata mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto in ragione di un'unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta, la giunta esecutiva, anche al fine di evitare duplicazioni di competenze, con riguardo alle professionalità disponibili nell'ambito dell'istituzione scolastica, deve commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici tenuto conto, peraltro, delle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella stessa area.
5.2. Nelle medesime ipotesi di compresenza di cui al comma 1 i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi.
5.3. L'istituzione del posto di assistente tecnico è consentita esclusivamente se riferita a laboratori attinenti materie curriculari e, in ogni caso, se espressamente contemplati nell'anagrafe dei codici del Sistema informativo, previsti per l'istituzione scolastica.
5.4 In tutti i casi in cui i laboratori comportino un impegno di lavoro inferiore a quello previsto dal comma 1 possono essere costituiti, nella medesima istituzione scolastica e limitatamente all'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, i posti di assistente tecnico da utilizza
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