D.M. MIUR 21.11.2008
6.1. Allo scopo di consentire ai Direttori generali regionali di fare ricorso ai necessari strumenti di flessibilità, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto possono essere apportate, con riguardo alle eventuali variazioni del numero degli alunni, ulteriori modifiche alla consistenza dell'organico mediante l'istituzione ovvero la soppressione di posti, conseguenti all'applicazione dei parametri di calcolo di cui alla tabella «1» ed afferenti a situazioni insorte successivamente alla determinazione dell'organico di diritto. In assenza di tale ultima condizione è esclusa la possibilità di istituire posti, a meno che non si tratti di situazioni altrimenti non esitabili, al fine di garantire le essenziali condizioni di funzionalita' dei servizi.
6.2. Qualora l'organico di diritto, per effetto di quanto contemplato all'art. 2.4, sia stato determinato con un numero di posti superiore rispetto al contingente regionale di cui alla tabella «A», indicata all'art. 1.4, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale procede al necessario adeguamento.
6.3. L'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto nonché quello contemplato al comma 2 sono disposti dal Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale mediante apposito, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto.
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