Risoluzione Agenzia entrate 05.11.2008, n. 421
Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Previdenza complementare - articolo 14 del decreto legislativo n. 252 del 2005.
Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
L'istante, dipendente presso la Cassa di Risparmio di0.. S.p.A, è iscritto dal 1987 ad un fondo di previdenza complementare a prestazione definita (d'ora in poi "Fondo") esistente presso il medesimo istituto di credito.
Nel 2008 è stata istituita, nell'ambito del "Fondo", una sezione a contribuzione definita cui sono destinate le singole posizioni individuali del personale iscritto al "Fondo" che risulti in servizio presso la Cassa di Risparmio di ... S.p.A alla data di comunicazione dell'operazione in argomento.
Tali posizioni previdenziali individuali saranno successivamente trasferite ad un altro fondo di previdenza complementare denominato "Fondo ALFA".
In alternativa al trasferimento delle singole posizioni, l'articolo ..., punto ..., dell'Accordo stipulato nel 2008, prevede che ciascun iscritto potrà chiedere, entro il 31 luglio 2008, il trasferimento della propria posizione contributiva a comparto differente oppure il riscatto integrale della posizione.
Ciò premesso, l'istante chiede quale sia il corretto regime fiscale al quale assoggettare la somma derivante dalla scelta di quest'ultima alternativa (riscatto della posizione individuale).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere dell'istante la tipologia di riscatto rappresentata nella fattispecie non rientra tra le ipotesi indicate nell'articolo 14, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (riscatto parziale nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48; riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; riscatto per morte dell
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