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D.P.C.M. 10.11.2008

Costituzione dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. (G.U. 06.03.2009, n. 54)

Art. 2 - Composizione

1. L'Unità è presieduta dal Ministro per la semplificazione normativa.

2. L'Unità è composta da esperti, in numero non superiore a venti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni ed esperti di elevata professionalità, individuati con separato decreto del Ministro per la semplificazione normativa. Gli esperti durano in carica un anno, salvo rinnovo.

3. Coordinatore dell'Unità è il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che può delegare il Vice Segretario generale. Dell'Unità fa parte il capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. L'Unità è articolata in aree operative, per funzioni e materie omogenee; possono essere previste forme di impulso e coordinamento delle aree medesime. Per il necessario supporto di studio e ricerca, può essere istituito un comitato scientifico. I provvedimenti organizzativi sono adottati con provvedimento del Presidente dell'Unità.

5. I compensi dei componenti di cui al comma 2 sono stabiliti, anche tenendo conto dell'impegno richiesto, con decreto del Ministro per la semplificazione normativa.

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