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Nota operativa INPDAP 25.11.2008, n. 45

Legge 6 agosto 2008, n. 133: art. 19 (abolizione dei limiti al cumulo tra pensione diretta di anzianità e redditi da lavoro); art. 20 (comunicazione di decessi e variazioni di stato civile che incidono sui trattamenti pensionistici).

A) art. 19 del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro

L'art. 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel S.O. n. 126/L alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 1° agosto 2008, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

L'articolo in esame ha altresì stabilito che, con la stessa decorrenza del 1° gennaio 2009, le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se liquidate con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ovvero al compimento dell'età pensionabile, vale a dire a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, disponendo inoltre la soppressione dei commi 21 e 22 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sempre con effetto dalla medesima data.

I titolari di pensioni liquidate con il sistema contributivo possono parimenti cumulare il trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente e/o autonomo a condizione che il diritto alla pensione sia stato acquisito con i nuovi requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Il comma 3 dell'articolo 19 in commento ha ribadito che "restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758", le quali - come è noto - stabiliscono che i trattamenti di pensione di cui beneficiano i dipendenti pubblici non sono cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nell'ambito della Pubblica Amministrazione quando il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione.

L'abolizione dei l

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