Nota MIUR 21.11.2008, prot. n. 19030
Corretta interpretazione dell'art.3 del D.M. 131/07 in rapporto all'art.7, comma 9 dello stesso decreto - attività didattiche di sostegno.
Viene segnalato che taluni Dirigenti scolastici, esauriti gli elenchi dei docenti specializzati per le attività didattiche di sostegno della prima fascia delle graduatorie del proprio istituto, non passano agli elenchi di seconda o terza fascia ed in mancanza, a quelli di altri istituti viciniori, ma procedono alla nomina di docenti non specializzati appartenenti nell'ordine alle tre fasce; ciò perché a loro avviso, pur se gli elenchi delle proprie fasce sono esauriti non lo sarebbero le graduatorie.
Al riguardo si richiamano le SS.LL. al rispetto dell'art. 14, comma 6 della legge 104/92, secondo cui l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione é consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
La norma in questione, peraltro, risulta richiamata in maniera non equivoca nell'art. 6, comma 2 e nell'art. 7, comma 9 del D.M. 131/07, con il quale è stato adottato il regolamento sul conferimento delle supplenze (v. in proposito nota prot. n. 12510 del 25 luglio 2008, sez. Posti di Sostegno, terz'ultimo capoverso).
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