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CCNQ 26.09.2008

Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009. (G.U. 09.10.2008, n. 237)

Capo I -

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo è stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 31 ottobre 2007, in attuazione degli articoli 43 e 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Nel presente contratto la dizione «comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego» è semplificata in «comparti».

4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale, disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti, sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione «accordo stipulato il 7 agosto 1998». Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato contestualmente ed integrato con i CCNQ del 27 gennaio 1999 e del 24 settembre 2007 è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 2, comma 6. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come «organizzazioni sindacali rappresentative».

6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, amm

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