CCNQ 26.09.2008
Capo II - Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
1. Il contingente dei distacchi sindacali utilizzabile dal presente contratto è pari a n. 2465. Esso conferma il contingente storico così come fissato nell'art. 2 del CCNQ del 31 ottobre 2007.
2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.
3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 11. Rimane confermato quanto previsto al comma 3, dell'art. 2 del CCNQ del 31 ottobre 2007.
4. Nei comparti agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e AFAM, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, nella misura stabilita dal CCNQ 31 ottobre 2007. Al fine di consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa, rispettivamente per le agenzie fiscali e la presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l'Aran, i distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al dipartimento della funzione pubblica ed all'ARAN.
5. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le asso
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