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CCNQ 26.09.2008

Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009. (G.U. 09.10.2008, n. 237)

Capo II - Distacchi, permessi ed aspettative sindacali

Art. 6 - Disposizioni particolari per il comparto Scuola

1. Per l'applicazione del presente contratto, nel comparto Scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2008-2009. A tal fine:

1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della pubblica istruzione le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 30 luglio 2008. Detto termine, fissato in via transitoria in deroga alla scadenza del 30 giugno 2008, è individuato per il solo anno scolastico 2008-2009;

2) gli incrementi ed i decrementi dei distacchi loro spettanti rispetto al vigente CCNQ del 31 ottobre 2007 saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;

3) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2008, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa p

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