Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 04.08.2009
1. Presso la tesoreria statale sono attive contabilità speciali di tesoreria unica intestate agli enti e organismi elencati nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
2. Le banche tesoriere o cassiere eseguono le operazioni di incasso e di pagamento per conto dei suddetti enti ed organismi avvalendosi delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui al precedente comma con le modalità contenute nel presente decreto.
3. Le entrate degli enti e organismi inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e sottoposti al regime di tesoreria unica tradizionale, sono versate nel sottoconto fruttifero o infruttifero con le seguenti modalità: a) nel sottoconto fruttifero devono affluire le entrate proprie degli enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, proventi per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni ed indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato; b) nel sottoconto infruttifero devono affluire le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui assistiti da garanzia statale e devono esservi versate le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente a qualsiasi titolo dal bilancio dello Stato, oltre ai trasferimenti provenienti dagli enti e organismi di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
4. Nelle contabilità speciali infruttifere sono tenuti vincolati, a cura del tesoriere o cassiere, in attesa del loro specifico utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui assistiti da garanzia statale.
5. I tesorieri o cassieri sono tenuti a evidenziare in apposite scritture i movimenti
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