Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 04.08.2009
1. I versamenti nelle contabilità speciali di cui al precedente art. 1 sono effettuati dai tesorieri o cassieri esclusivamente per il tramite della procedura telematica di cui al presente decreto, dalle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché dagli enti di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, soggetti all'obbligo di girofondi, ai sensi dell'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526.
2. I tesorieri o cassieri contabilizzano i versamenti pervenuti dalle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché dagli enti di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, il giorno successivo a quello di ricezione del flusso informativo di cui al successivo art. 8.
3. Per tutti i versamenti ricevuti la Tesoreria dello Stato effettua registrazioni nelle proprie evidenze elettroniche, senza dar luogo ad emissione di quietanza, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 241 e 589 del regolamento di contabilità generale dello Stato.
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