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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 04.08.2009

Nuove modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato. (G.U. 02.09.2009, n. 203)

Art. 2 - Versamenti

1. I versamenti nelle contabilità speciali di cui al precedente art. 1 sono effettuati dai tesorieri o cassieri esclusivamente per il tramite della procedura telematica di cui al presente decreto, dalle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché dagli enti di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, soggetti all'obbligo di girofondi, ai sensi dell'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

2. I tesorieri o cassieri contabilizzano i versamenti pervenuti dalle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, nonché dagli enti di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, il giorno successivo a quello di ricezione del flusso informativo di cui al successivo art. 8.

3. Per tutti i versamenti ricevuti la Tesoreria dello Stato effettua registrazioni nelle proprie evidenze elettroniche, senza dar luogo ad emissione di quietanza, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 241 e 589 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

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