Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 04.08.2009
1. I tesorieri o cassieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici utilizzando le entrate eventualmente riscosse, con priorità per quelle proprie degli enti e, successivamente, entro i limiti dei fondi di tesoreria disponibili, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato.
2. I tesorieri o cassieri eseguono i pagamenti disposti dagli enti ed organismi pubblici ai sensi dell'art. 44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, entro i limiti dei fondi depositati presso la tesoreria statale, con le modalità previste dal comma 7 del successivo art. 5.
3. L'addebito a carico delle predette contabilità speciali dei pagamenti di cui ai commi precedenti, deve avvenire in primo luogo sulle disponibilità depositate sui sottoconti fruttiferi e, per la parte eccedente, su quelle dei sottoconti infruttiferi.
4. Per le operazioni di addebito la Tesoreria dello Stato effettua registrazioni nelle proprie evidenze elettroniche in deroga all'art. 587 del regolamento di contabilità generale dello Stato.
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