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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 04.08.2009

Nuove modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato. (G.U. 02.09.2009, n. 203)

Art. 5 - Regolazione dei rapporti di debito e credito

1. Per il regolamento dei rapporti di debito e credito fra i tesorieri o cassieri e la Tesoreria dello Stato a valere sulle contabilità speciali, i tesorieri o cassieri sono tenuti a inviare le relative disposizioni alla Tesoreria entro il termine stabilito nel protocollo d'intesa di cui al successivo comma 11.

2. La Tesoreria regola tali operazioni attraverso la movimentazione dei conti delle banche in essere presso i sistemi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, entro il termine previsto nel protocollo d'intesa di cui al successivo comma 11. Sono considerati lavorativi i giorni che lo sono contemporaneamente per il calendario nazionale e per il calendario TARGET.

3. Per la regolazione dei rapporti di debito e credito i tesorieri o cassieri inviano unicamente attraverso la rete telematica di trasmissione adottata, entro l'ora stabilita e con le modalità previste dal protocollo d'intesa, di cui al successivo comma 11, apposito flusso riepilogativo delle operazioni di incasso e pagamento. Qualora il saldo di tali operazioni sia positivo per l'ente, dovrà essere specificato il sottoconto, infruttifero o fruttifero (ove attivato), sul quale deve affluire detto saldo. Il tesoriere o cassiere, qualora non sia aderente alla rete telematica di trasmissione adottata, può avvalersi di un altro soggetto aderente a tale rete per l'invio del flusso.

4. La regolazione giornaliera dei rapporti di debito e credito effettuata dai tesorieri o cassieri ha come contropartita la movimentazione dei rispettivi conti di regolamento di cui al comma 2. Qualora tali conti risultino incapienti, la procedura provvede a stornare i movimenti di versamento dalle contabilità speciali. Nel caso in cui il saldo della contabi

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